Riforma doganale: cambia la disciplina per le forniture di bordo
26/11/2024
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La riforma doganale abroga
la previgente disciplina sull’approvvigionamento delle navi prevista dagli
artt. 252 e ss. del vecchio Tuld (DPR 43/1973). Con l’introduzione
dell’articolo 74 delle DNC (Disposizioni nazionali complementari al Codice
doganale dell’Unione europea, introdotte con l’allegato 1 al d.lgs. 141/2024), viene chiarita e uniformata la distinzione tra provviste
e dotazioni di bordo. L’approvvigionamento delle navi non ricade più
nell’ambito del regime di esportazione, essendo riconosciuto che i beni
destinati al consumo o all’utilizzo a bordo non sono destinati a uscire
effettivamente dal territorio doganale UE.
Per “provviste di
bordo” si intendono le merci indispensabili per il funzionamento, la
manutenzione del mezzo, il consumo dell’equipaggio e dei passeggeri, nonché l’alimentazione
degli organi di propulsione. Le “dotazioni di bordo”, invece, riguardano
macchinari, attrezzi, arredi e altri oggetti destinati all’ornamento o al
funzionamento del mezzo di trasporto.
A seguito della riforma, la prova
dell’approvvigionamento, ai fini dell’esenzione Iva, è ora necessariamente
subordinata alla presentazione in Dogana di una dichiarazione di esportazione
(art. 74, comma 4, DNC). Con questo intervento, le nuove disposizioni nazionali si allineano
alla normativa unionale contenuta all’art. 269, Reg. UE 2013/952 (Codice
doganale dell’Unione europea, Cdu). Come confermato dalla circolare 4 ottobre 2024 n. 20/D dell’Agenzia delle
dogane, pur non
configurandosi una fattispecie di esportazione in senso stretto (essendo le
provviste destinate ad essere utilizzate o consumate a bordo), la dichiarazione
di esportazione è richiesta al solo ricorrere della prova di approvvigionamento
e se trattasi di una fornitura di beni che beneficia di una esenzione dal
pagamento dell’IVA o delle accise. Non rileva, invece, la destinazione della
nave che può essere diretta in un Paese terzo o in uno Stato membro dell’Unione.