Contributi ART: un’importante novità per gli agenti marittimi

31/01/2024

Contributi ART: un’importante novità per gli agenti marittimi

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Con sentenza emessa in data 27 gennaio 2024, il T.A.R. Piemonte si è pronunciato sull’annosa questione relativa alla soggezione o meno degli agenti marittimi/raccomandatari, in proprio e/o quali sostituti d'imposta dei vettori marittimi stranieri da essi rappresentati, al pagamento del contributo per il funzionamento dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti (ART) ai sensi dell'art. 37, comma VI, lett. b) D.L. n. 201/2011 (come successivamente modificato).
La  sentenza trae origine dal ricorso presentato da un agente marittimo che chiedeva che venisse accertata la sua esclusione dal novero dei soggetti tenuti al versamento del suddetto contributo (sia in proprio sia quale sostituto d’imposta) e, conseguentemente,  chiedeva l’annullamento del complesso degli atti e dei provvedimenti amministrativi in forza dei quali era stato chiamato a versare il contributo ART per il 2022 e, in particolare, della Delibera ART n. 181/2021, il cui art. 2, comma IX, qualifica le imprese esercenti servizi di agenzia e/o raccomandazione marittima quali sostituti d’imposta dei vettori marittimi stranieri da essi rappresentati.
Il T.A.R. Piemonte si è dapprima pronunciato sulla questione relativa alla soggezione o meno degli agenti raccomandatari al predetto contributo “in proprio”, e cioè per l’attività da essi esercitata nel proprio interesse.
A tale proposito, il Tribunale Amministrativo, sulla scorta di un indirizzo ormai consolidato del Consiglio di Stato (in base al quale l’elisione, nel testo dell’art. 37, comma VI, D.L. n. 201/2011, del riferimento ai “gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati” ha comportato che il contributo  debba essere posto a carico di tutti gli “operatori economici operanti nel settore del trasporto” nel cui mercato di riferimento l’ART svolga concretamente le proprie funzioni istituzionali), ha evidenziato che la frammentazione della catena logistica non vale a escludere dalla platea dei soggetti passivi del contributo ex art. 37 D.L. n. 201/2011 gli operatori che esercitino servizi strumentali e strettamente correlati, in termini economici e giuridici, all'attività di trasporto di merci o persone. In altri termini, l'esistenza di un nesso di stretta inerenza del servizio di agenzia/raccomandazione alle attività dei vettori del trasporto di merci o persone legittima l’attrazione di tale servizio nella schiera delle attività soggette a contribuzione.
In virtù di tale presupposto, il T.A.R. Piemonte ha ribadito che gli agenti marittimi/raccomandatari sono soggetti, per l’attività da essi svolta nel proprio interesse, al contributo ART ex art. 37, comma VI, D.L. n. 201/2011.
Chiarito questo primo aspetto, il Tribunale Amministrativo ha esaminato la seconda questione rimessa alla sua decisione, e cioè. se i soggetti che erogano servizi di agenzia/raccomandazione marittima siano tenuti, in aggiunta al versamento del contributo dovuto per le prestazioni svolte nel proprio interesse e computate nel proprio fatturato, a versare anche il contributo in nome e per conto dei vettori stranieri da essi rappresentati, come previsto dall’art. 2, comma IX, della Delibera ART n. 181/2021.
Quest’ultima disposizione configura due distinti obblighi di contribuzione a carico degli agenti marittimi/raccomandatari: il primo è correlato al servizio di agenzia/raccomandazione marittima svolto nell'interesse proprio ed è parametrato alle poste attive Al e A5 del proprio ultimo bilancio depositato; il secondo è invece correlato al servizio di trasporto via mare di passeggeri e/o merci svolto in nome e per conto di vettori stranieri, quali raccomandatari/agenti con rappresentanza, ed è parametrato alle poste attive del bilancio della società straniera imputabili alle operazioni compiute in Italia.
Sul punto, il ricorrente aveva dedotto che tale previsione si porrebbe in contrasto con il principio di riserva di legge in materia tributaria e con il principio di capacità contributiva, di cui agli artt. 23 e 53 Cost. Essa, infatti, comporterebbe  la qualifica degli agenti e dei raccomandatari marittimi come sostituti di imposta dei vettori stranieri. In altri termini, il mero svolgimento di attività di raccomandazione o agenzia marittima con rappresentanza sarebbe idonea a ingenerare in capo all'agenzia un obbligo tributario, distinto e supplementare rispetto a quello dovuto per l'attività a lui imputabile, correlato a un presupposto impositivo realizzato da un soggetto terzo (il vettore straniero) e parametrato, anziché all’attività economica dell’agente, alla  quota del fatturato del vettore straniero relativo alle operazioni realizzate in Italia. Una simile impostazione, inoltre,  sarebbe particolarmente onerosa per l’agente marittimo,  il quale  non sarebbe assistito da un adeguato meccanismo di rivalsa nei confronti del vettore straniero.
Il T.A.R. Piemonte, condividendo le argomentazioni svolte sul punto dall’agenzia ricorrente, ha ritenuto che la disciplina di cui all’art. 2, comma IX, della Delibera ART n. 181/2021 non sia compatibile con il principio di riserva di legge e con il principio di tassatività vigenti in materia tributaria, come elaborati dalla giurisprudenza costituzionale, rilevando in particolare che le norme istitutive dell'ART e, per quanto di interesse, l'art. 37, comma VI, D.L. n. 201/2011 non si prestano a essere interpretate nel senso di consentire all'Autorità di porre a carico di un operatore del mercato un obbligo contributivo correlato all'attività economica svolta da un altro soggetto e in sostituzione di quest'ultimo.
Conseguentemente, il Tribunale Amministrativo ha disposto l’annullamento dell’art. 2, comma IX (ultimo periodo), della Delibera ART n. 181/2021.
Si tratta di un’importante decisione che, almeno per il momento, mette il punto a una questione ampiamente dibattuta negli ultimi anni e dai riflessi pratici/economici a dir cui dirompenti per il mondo delle agenzie marittime.


© Associazione Assagenti - info@assagenti.it | Politica dei Cookie | Informativa Privacy | Design - gcore.it