Conferimento dei rifiuti delle navi: proposta di modifica al D.Lgs n. 197/2021
30/01/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Cuocolo, Genova - www.cuocolo.it - studio@cuocolo.it
Il Decreto
Legislativo 8 novembre 2021 n. 197 ha garantito il recepimento, all'interno
dell’ordinamento italiano, della Direttiva UE 2019/883, volta a regolare la
disciplina afferente gli impianti portuali di raccolta per il conferimento dei
rifiuti delle navi.
La Direttiva in esame
ha inteso allineare la legislazione unionale alla Convenzione internazionale
per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi ("Convenzione
MARPOL"), la quale ha stabilito i divieti generali relativi agli
scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di
rifiuti possono essere scaricati nell'ambiente marino. La predetta Direttiva ha,
dunque, l'obiettivo di proteggere l'ambiente marino dagli effetti negativi
degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano i porti situati all’interno
del territorio dell'Unione, nonché di garantire il funzionamento del traffico
marittimo, migliorando la disponibilità e l'uso degli impianti portuali di
raccolta dei rifiuti.
La relazione
illustrativa di accompagnamento alla proposta di integrazione e correzione del
D.Lgs 197/2021 rileva che, al fine di favorire il raggiungimento dei più ampi
obiettivi di tutela dell'ambiente di cui alla summenzionata Direttiva, lo
schema in esame al Parlamento rechi modifiche volte a garantire una migliore
aderenza delle disposizioni ivi contenute rispetto alle competenze assegnate ai
soggetti coinvolti nelle attività afferenti la gestione degli impianti portuali
di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi.
Con riferimento agli
obiettivi dell'intervento, nell'analisi di impatto della regolamentazione (AIR)
allegata allo schema in esame si evidenzia che "dalla data di entrata
in vigore del Decreto legislativo n. 197 del 2021 si è avuto modo di rilevare
alcune difficoltà operative dovute essenzialmente al riparto delle competenze
tra le Autorità di Sistema Portuale e le Autorità marittime. Con il
provvedimento in esame, quindi, si è provveduto a fornire una soluzione a tale
circostanza, modificando anche alcune disposizioni per un migliore allineamento
con gli obiettivi della direttiva e correggere, laddove presenti, alcuni errori
materiali". L'AIR evidenzia, in particolare, che "nei porti in
cui non risulta competente l'Autorità di Sistema Portuale bensì l'Autorità
marittima, il provvedimento in esame ha lo scopo di attribuire all'ente locale
la competenza per la determinazione delle tariffe applicabili. Quest'ultimo
risulta infatti maggiormente strutturato, sulla specifica tematica, rispetto
agli uffici minori dell'Autorità marittima, in alcune particolari realtà
territoriali, le cui peculiari caratteristiche organizzative sono volte ad
assolvere funzioni di controllo territoriale, soccorso e polizia, piuttosto che
incombenze amministrative".
In reazione alle
modifiche proposte si segnala, in primo luog,o quella di cui all’art. 1 dello
schema, volta a integrare la definizione di "rifiuti delle navi"
al fine di includervi anche i sedimenti (lettera a).
L’art. 2 introduce, invece,
una modifica volta a consentire ai gestori degli impianti portuali di raccolta
di sottoscrivere appositi accordi con gli armatori e i sistemi collettivi e
autonomi di cui ai titoli II e III della parte quarta del Codice ambientale
(D.Lgs. 152/2006) per la gestione di specifiche categorie di rifiuti.
Sarebbe, inoltre,
ipotizzata l’introduzione, alla fine del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs.
197/2021, di un periodo in base al quale il Piano di raccolta e di gestione dei
rifiuti deve essere sottoposto alla procedura di valutazione ambientale
strategica (VAS) di competenza regionale.
Il comma 2, lettera
c) aggiunge due nuovi periodi alla fine del comma 5 dell'art. 5, al fine di
assicurare che le informazioni relative al Piano di raccolta e gestione dei
rifiuti vadano ad alimentare l'archivio GISIS e il sistema SafeSeaNet..
Interessanti
modifiche sarebbero apportate anche sulla base dell’art. 3 del testo in esame. In
particolare il primo e il secondo comma sono volti a modificare gli artt. 6 e 7
del sopra richiamato Decreto legislativo, relativamente agli adempimenti di
notifica anticipata dei rifiuti: l'intervento normativo è finalizzato a
chiarire che la competenza su tali attività è in capo all'Autorità marittima.
Il comma 3 opera, invece, alcune modifiche all'art. 8 del D.Lgs 197/2021 in
merito alla competenza circa la determinazione delle tariffe: si stabilisce che
nei porti in cui non risulta competente l'Autorità di Sistema Portuale, la determinazione
delle tariffe sia assegnata all'ente locale che ha seguito le procedure di
raccolta e trattamento dei rifiuti navali, sentite le Autorità marittime.
Inoltre, vengono identificate le modalità di applicazione delle tariffe, al
fine di creare un meccanismo di ripartizione dei proventi tra tutti i porti
interessati dagli scali. Il quarto comma puntualizza che per "Autorità
competente" si deve intendere l'Autorità marittima.