Il “D.D.L. Made in Italy” apporterà alcune puntuali modifiche al Codice della nautica da diporto
08/01/2024
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
In data 27.12.2023 è stata
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la Legge n. 206/2023 recante
"Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela
del made in Italy" a seguito dell’approvazione del Senato in data
20.12.2023 del corrispondente disegno di legge che ricomprende il cd.
“pacchetto nautica”2023.
Il “pacchetto”, che consiste in
quattro diverse misure di semplificazione, interviene sul testo del Codice
della nautica da diporto (d. lgs. n. 171/2005) con le seguenti modifiche:
- all’art.
58, intitolato “Durata dei procedimenti”, viene aggiunto il comma 1-ter il
quale riduce da 60 a 7 giorni del termine di conclusione del procedimento
amministrativo per l’immatricolazione provvisoria delle unità da diporto, allo
scopo di velocizzare appunto questo tipo di pratiche e così rendere più
competitiva la bandiera italiana;
- viene
semplificato il procedimento per l’iscrizione dei natanti da diporto (ossia le
unità da diporto di lunghezza pari o inferiore ai dieci metri) nell’Archivio
Telematico Centrale delle Unità da Diporto (ATCN) nel senso che ai sensi del
secondo comma dell’art. 27 del D. Lgs n. 171/2005, come modificato dalla L. n.
206/2023: in proposito, è prevista la possibilità di procedere con una
dichiarazione sostitutiva di atto notorio con sottoscrizione autenticata dagli
Sportelli Telematici dell’Automobilista (STA) mediante la quale è possibile
attestare di essere proprietari del natante che si intende iscrivere nel
predetto archivio. Questa possibilità dovrebbe agevolare i proprietari di
“natanti” che intendono procedere alla registrazione sotto bandiera italiana ma
hanno smarrito o non sono in possesso di un formale titolo di proprietà. Da
notare come l’iscrizione nell’ATCN produce effetti giuridici non irrilevanti, nel
senso che in tal caso, come previsto dal secondo comma dell’art 27 del Codice della
nautica da diporto, il natante da diporto assume quello stesso regime giuridico
delle imbarcazioni da diporto, cioè da mero bene mobile (non registrato), soggiace
(a seguito di tale iscrizione) alla disciplina dei beni mobili registrati.
La diversa qualificazione giuridica
ha alcune conseguenze, in particolare in termini di circolazione dei diritti
(es: proprietà) che riguardano il bene, atteso che questa categoria di beni si
pone, per determinati aspetti, a metà strada tra quella dei beni mobili e l’altra
dei beni immobili per la quale l’ordinamento giuridico prevede formalità ancora
più stringenti: a mero titolo esemplificativo si ricorda che con l’iscrizione
del natante da diporto nell’ATCN non risulta più applicabile la regola del
possesso vale titolo di cui all’art. 1153 del codice civile e la proprietà del
natante deve essere provata tramite apposita documentazione ufficiale (es:
certificato di proprietà o estratto del Registro Imbarcazioni da Diporto);
- indica,
nel nuovo comma 2-bis dello stesso art. 27, la documentazione la cui produzione
consente ai soggetti italiani proprietari di natanti di navigare nelle acque
territoriali degli altri Paesi dell’Unione europea, in particolare gli Stati per
i quali l’iscrizione al corrispondente pubblico registro risulta invece
necessaria anche per le imbarcazioni di lunghezza inferiore ai 10 metri (per
esempio Croazia, Slovenia e Grecia).
- Infine,
l’ultima novità in materia di nautica da diporto contenuta nella Legge n.
206/2023 riguarda l’istituzione di un fondo che verrà dotato per l’anno 2024 di
3 milioni di euro i quali verranno erogati sottoforma i contributi per
l’acquisto di motori elettrici e per la contestuale rottamazione di motori
endotermici alimentati da carburanti fossili, nell’ottica della cosiddetta
transizione ecologica con la riduzione delle emissioni inquinanti. A tale fondo
verrà data attuazione con decreto del Ministro delle imprese e del made in
Italy (Mimit) da adottarsi, di concerto con altri Ministeri, entro sessanta
giorni dall’entrata in vigore della legge sul Made in Italy.