Modifiche del Codice della Navigazione: iter legislativo in corso

21/09/2023

Modifiche del Codice della Navigazione: iter legislativo in corso

Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it

Il 5 Settembre scorso l’Ottava Commissione permanente del Senato (che si occupa di ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici, comunicazioni, innovazione tecnologica) ha dato avvio alla discussione, in sede redigente, del disegno di legge n. 673 del 20.4.2023 (di seguito “il DDL”), che apporta “Modifiche al codice della navigazione e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione e del lavoro marittimo”.
Il DDL intende semplificare la normativa in materia di lavoro marittimo, al fine di allineare le condizioni di operatività delle navi italiane a quelle europee e di migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi. Il DDL mira inoltre a rendere più agile l’intero comparto attraverso la digitalizzazione della documentazione di bordo, la creazione di un’anagrafe digitalizzata unica della gente di mare a livello nazionale, la semplificazione delle procedure di imbarco, sbarco e trasbordo dei marittimi e l’assimilazione della convenzione di arruolamento nazionale a quelle stipulate all’estero.
Nello specifico, l’art. 1 del DDL propone di semplificare le procedure di imbarco, sbarco e trasbordo dei marittimi che prestano servizio su diverse navi appartenenti allo stesso armatore. La semplificazione consiste nel permettere all’autorità marittima competente (per il porto di partenza o nel quale si svolge il servizio), di rilasciare un’autorizzazione unica in caso di trasbordo del marittimo, con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, senza necessità di provvedere all’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio. In tal modo, l’avvicendamento di personale da parte dell’armatore che opera servizi regolari negli stessi porti non deve soggiacere al rilascio di plurime identiche autorizzazioni, rendendo più flessibile l’impiego dei marittimi.
Parallelamente, l’art. 2 del DDL intenderebbe consentire al comandante – in analogia con le convenzioni di arruolamento dei marittimi all’estero – di arruolare i marittimi per iscritto direttamente a bordo alla presenza di due testimoni, fermi restando gli obblighi di successiva annotazione e convalida. In base alle attuali norme, infatti, il contratto di arruolamento deve essere formalizzato, a pena di nullità, per atto pubblico e, all’estero, tramite autorità consolare.
Quanto all’arruolamento del comandante stesso, l’art. 5 del DDL si propone di semplificare la procedura di accettazione del comando della nave da parte del comandante, con possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione anche in via digitale.
Sempre in tema di lavoro marittimo, l’art. 6 del DDL propone l’istituzione dell’Anagrafe digitale unica della gente di mare tramite la digitalizzazione dell’attuale anagrafe della gente di mare, da essere gestita dal Comando generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed integrata con le banche dati dell’INPS e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. La finalità è quella di rendere direttamente accessibile l’anagrafe digitale ai vari “players” (Capitanerie stesse, gente di mare, armatori) per le parti di rispettiva competenza e di garantire agli utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo.
L’art. 7 del DDL, infine, prevede di consentire la corresponsione di anticipi della retribuzione per mezzo di denaro contante (in misura non superiore a 500 Euro mensili) a bordo di navi impiegate in traffici internazionali, secondo quanto già previsto in parte dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, allo scopo di dare al marittimo la possibilità di soddisfare le proprie esigenze personali nei lunghi periodi di navigazione internazionale, specialmente nei porti presso i quali non è possibile effettuare prelievi bancomat o utilizzare carte elettroniche.
Venendo alla semplificazione delle pratiche di bordo, l’articolo 9 del DDL propone delle modifiche volte a semplificare gli obblighi di tenuta dei giornali di bordo, coerentemente con le dinamiche e le prassi invalse oggigiorno nella gestione di una nave. E così, per quanto riguarda il giornale nautico, è prevista l’eliminazione, dal novero delle annotazioni obbligatorie, di alcune informazioni di natura contabile (entrate e spese riguardanti la nave e l’equipaggio e prestiti contratti), nella pratica già interamente demandate agli uffici di terra; quanto al giornale di carico, invece, se ne prevede l’esclusione dall’obbligo di compilazione per le navi adibite al trasporto esclusivo di passeggeri (in primis le navi da crociera).
All’articolo 13 vengono previsti i “nuovi” artt. 169-bis, 169-ter, 169-quater e 169-quinquies cod. nav. volti a perfezionare il processo di digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure amministrative. L’art. 169-bis introduce la possibilità di usufruire di carte, libri e documenti di bordo in formato digitale e di consentirne la relativa conservazione mediante l’utilizzo di supporti informatici. L’art. 169-ter stabilisce le modalità di individuazione dei requisiti e delle specifiche del formato digitale della documentazione di bordo. L’art. 169- quater chiarisce le modalità di assolvimento degli obblighi fiscali legati alle carte, ai libri ed ai documenti di bordo in formato digitale. L’art. 169-quinquies individua la possibilità di pagamento dell’imposta di bollo e dei diversi tributi previsti anche mediante l’utilizzo di metodi di pagamento digitali.
Infine, in tema di regime amministrativo della nave, l’art. 14 propone di modificare l’art. 156 cod. nav. relativo alla dismissione della bandiera nazionale ed alla cancellazione della nave dal registro italiano. L’attuale normativa consente al proprietario di ottenere la cancellazione in via di urgenza, senza attendere la scadenza dei termini pubblicitari di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 156 cod. nav., depositando una fideiussione bancaria di importo pari al valore della nave a garanzia di eventuali diritti non trascritti; tale fideiussione non è però valida a copertura di eventuali crediti di natura previdenziale per il personale imbarcato, rendendosi quindi necessario l’ottenimento di specifico nullaosta da parte di INAIL, INPS e Agenzia delle Entrate, con fisiologico allungamento delle relative tempistiche. Proprio per semplificare e razionalizzare tale processo, la modifica proposta nel DDL consentirebbe il rilascio di un’unica fideiussione o altra garanzia assicurativa anche a copertura di eventuali diritti di natura previdenziale.
Nell’attesa che si concluda l’iter legislativo, le associazioni armatoriali hanno espresso decisa soddisfazione per l'approdo del testo alla Commissione, sottolineando che il DDL n. 673 rappresenta “un'opera di semplificazione necessaria e non più rinviabile” per sburocratizzare il comparto marittimo, aumentare la competitività e contribuire ad arginare il fenomeno del “flagging out”, ovvero la dismissione della bandiera italiana.


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