Modifiche del Codice della Navigazione: iter legislativo in corso
21/09/2023
Rubrica a cura dello Studio Legale Siccardi Bregante & C. - www.siccardibregante.it - studio@siccardibregante.it
Il 5 Settembre scorso l’Ottava Commissione permanente del Senato (che si
occupa di ambiente, transizione ecologica, energia, lavori pubblici,
comunicazioni, innovazione tecnologica) ha dato avvio alla discussione, in sede
redigente, del disegno di legge n. 673 del 20.4.2023 (di seguito “il DDL”), che
apporta “Modifiche al codice della navigazione
e altre disposizioni in materia di ordinamento amministrativo della navigazione
e del lavoro marittimo”.
Il DDL intende semplificare la normativa in materia di lavoro marittimo, al
fine di allineare le condizioni di operatività delle navi italiane a quelle
europee e di migliorare le condizioni di lavoro dei marittimi. Il DDL mira inoltre
a rendere più agile l’intero comparto attraverso la digitalizzazione della
documentazione di bordo, la creazione di un’anagrafe digitalizzata unica della gente
di mare a livello nazionale, la semplificazione delle procedure di imbarco,
sbarco e trasbordo dei marittimi e l’assimilazione della convenzione di
arruolamento nazionale a quelle stipulate all’estero.
Nello specifico, l’art. 1 del DDL propone di semplificare le procedure di
imbarco, sbarco e trasbordo dei marittimi che prestano servizio su diverse navi
appartenenti allo stesso armatore. La semplificazione consiste nel permettere
all’autorità marittima competente (per il porto di partenza o nel quale si
svolge il servizio), di rilasciare un’autorizzazione unica in caso di trasbordo
del marittimo, con validità in tutti i porti interessati dal servizio stesso, senza
necessità di provvedere all’annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di
equipaggio. In tal modo, l’avvicendamento di personale da parte dell’armatore
che opera servizi regolari negli stessi porti non deve soggiacere al rilascio di
plurime identiche autorizzazioni, rendendo più flessibile l’impiego dei
marittimi.
Parallelamente, l’art. 2 del DDL intenderebbe consentire al comandante –
in analogia con le convenzioni di arruolamento dei marittimi all’estero – di
arruolare i marittimi per iscritto direttamente a bordo alla presenza di due
testimoni, fermi restando gli obblighi di successiva annotazione e convalida.
In base alle attuali norme, infatti, il contratto di arruolamento deve essere
formalizzato, a pena di nullità, per atto pubblico e, all’estero, tramite
autorità consolare.
Quanto all’arruolamento del comandante stesso, l’art. 5 del DDL si propone
di semplificare la procedura di accettazione del comando della nave da parte
del comandante, con possibilità di effettuare la dichiarazione di accettazione
anche in via digitale.
Sempre in tema di lavoro marittimo, l’art. 6 del DDL propone l’istituzione
dell’Anagrafe digitale unica della gente di mare tramite la digitalizzazione
dell’attuale anagrafe della gente di mare, da essere gestita dal Comando
generale del Corpo delle Capitanerie di Porto ed integrata con le banche dati
dell’INPS e dell’Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro. La
finalità è quella di rendere direttamente accessibile l’anagrafe digitale ai
vari “players” (Capitanerie stesse, gente
di mare, armatori) per le parti di rispettiva competenza e di garantire agli
utenti la possibilità di gestire in modo rapido, sicuro ed efficiente gli
adempimenti burocratici relativi al lavoro marittimo.
L’art. 7 del DDL, infine, prevede di consentire la corresponsione di
anticipi della retribuzione per mezzo di denaro contante (in misura non
superiore a 500 Euro mensili) a bordo di navi impiegate in traffici
internazionali, secondo quanto già previsto in parte dai contratti collettivi
nazionali di lavoro di settore, allo scopo di dare al marittimo la possibilità
di soddisfare le proprie esigenze personali nei lunghi periodi di navigazione
internazionale, specialmente nei porti presso i quali non è possibile
effettuare prelievi bancomat o utilizzare carte elettroniche.
Venendo alla semplificazione delle pratiche di bordo, l’articolo 9 del
DDL propone delle modifiche volte a semplificare gli obblighi di tenuta dei
giornali di bordo, coerentemente con le dinamiche e le prassi invalse oggigiorno
nella gestione di una nave. E così, per quanto riguarda il giornale nautico, è
prevista l’eliminazione, dal novero delle annotazioni obbligatorie, di alcune
informazioni di natura contabile (entrate e spese riguardanti la nave e
l’equipaggio e prestiti contratti), nella pratica già interamente demandate
agli uffici di terra; quanto al giornale di carico, invece, se ne prevede
l’esclusione dall’obbligo di compilazione per le navi adibite al trasporto
esclusivo di passeggeri (in primis le
navi da crociera).
All’articolo 13 vengono previsti i “nuovi” artt. 169-bis, 169-ter,
169-quater e 169-quinquies cod. nav. volti a perfezionare il processo di
digitalizzazione della documentazione di bordo e delle relative procedure
amministrative. L’art. 169-bis introduce la possibilità di usufruire di carte,
libri e documenti di bordo in formato digitale e di consentirne la relativa
conservazione mediante l’utilizzo di supporti informatici. L’art. 169-ter
stabilisce le modalità di individuazione dei requisiti e delle specifiche del
formato digitale della documentazione di bordo. L’art. 169- quater chiarisce le
modalità di assolvimento degli obblighi fiscali legati alle carte, ai libri ed
ai documenti di bordo in formato digitale. L’art. 169-quinquies individua la
possibilità di pagamento dell’imposta di bollo e dei diversi tributi previsti
anche mediante l’utilizzo di metodi di pagamento digitali.
Infine, in tema di regime amministrativo della nave, l’art. 14 propone di
modificare l’art. 156 cod. nav. relativo alla dismissione della bandiera
nazionale ed alla cancellazione della nave dal registro italiano. L’attuale
normativa consente al proprietario di ottenere la cancellazione in via di
urgenza, senza attendere la scadenza dei termini pubblicitari di cui ai commi 2
e 3 dell’art. 156 cod. nav., depositando una fideiussione bancaria di importo
pari al valore della nave a garanzia di eventuali diritti non trascritti; tale
fideiussione non è però valida a copertura di eventuali crediti di natura
previdenziale per il personale imbarcato, rendendosi quindi necessario
l’ottenimento di specifico nullaosta da parte di INAIL, INPS e Agenzia delle
Entrate, con fisiologico allungamento delle relative tempistiche. Proprio per semplificare
e razionalizzare tale processo, la modifica proposta nel DDL consentirebbe il
rilascio di un’unica fideiussione o altra garanzia assicurativa anche a copertura
di eventuali diritti di natura previdenziale.
Nell’attesa che si concluda l’iter legislativo, le associazioni
armatoriali hanno espresso decisa soddisfazione per l'approdo del testo alla
Commissione, sottolineando che il DDL n. 673 rappresenta “un'opera di semplificazione necessaria e non più rinviabile” per
sburocratizzare il comparto marittimo, aumentare la competitività e contribuire
ad arginare il fenomeno del “flagging out”,
ovvero la dismissione della bandiera italiana.