Alla firma la convenzione ONU sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi

27/09/2023

Alla firma la convenzione ONU sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

Alla firma la convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi.

Dopo essere stata approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU nel dicembre 2022, lo scorso 5 settembre (2023) è stata aperta alla firma la convenzione delle Nazioni Unite sugli effetti internazionali delle vendite giudiziarie di navi - United Nations Convention on the international effects of judicial sales of ships - (la “Convenzione”).

Nata da un’iniziativa risalente al 2008 del Comité Maritime International (CMI), e frutto del lavoro del Working Group VI della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) per il periodo 2019-2022, la Convenzione - anche detta convenzione di Pechino, luogo in cui si è tenuta la cerimonia di firma - si pone l’obiettivo di garantire, su scala internazionale, tutela e protezione giuridica a favore degli acquirenti nell’ambito della vendita giudiziale delle navi, salvaguardando al contempo gli interessi di armatori e creditori.

Se, da un lato, infatti, la maggior parte degli ordinamenti nazionali già prevedono che la vendita giudiziaria di nave conferisca all’acquirente un valido titolo di proprietà libero da vincoli pregressi, dall’altro, non mancano ordinamenti restii a riconoscere gli effetti transfrontalieri delle vendite giudiziali avvenute all’estero, con il conseguente rischio per l’acquirente di sorta di trovarsi soggetto ad azioni da parte dei creditori del precedente proprietario o di doversi imbattere in contrattempi e criticità in fase di registrazione dell’imbarcazione.

In sostanza, la Convenzione mira a risolvere la questione richiedendo al tribunale o all’autorità nazionale che gestisce la vendita giudiziaria di rilasciare all’aggiudicatario del bene un “certificato di vendita giudiziaria” (il “Certificato”), che conferisce all’acquirente un titolo di proprietà sull’imbarcazione libero da qualsiasi peso e dotato della medesima efficacia giuridica in tutti gli Stati contraenti (art. 6).

Per il rilascio del Certificato sarà necessario che la vendita giudiziaria sia stata effettuata in conformità (i) al diritto dello Stato della vendita giudiziaria nonché (ii) alle prescrizioni della Convenzione medesima. A quest’ultimo riguardo la Convenzione richiede, inter alia, che vengano rispettate talune garanzie, tra cui la notifica all’armatore, ai creditori e alle altre parti interessate, ivi incluso l’ufficio del registro navale in cui la nave è iscritta (art. 4).

I contenuti minimi del Certificato - da redigersi sulla base del modello allegato alla Convenzione sub II - sono indicati dall’art. 5 della Convenzione ed includono, oltre chiaramente all’indicazione dei dati rilevanti di venditore e acquirente, due dichiarazioni rispettivamente attestanti che la nave è stata venduta in conformità alle prescrizioni della Convenzione e che la vendita giudiziaria ha conferito all’acquirente un titolo di proprietà sulla nave libero da qualsiasi peso.

Una volta rilasciato dall’autorità nazionale compente, il Certificato dovrà essere tempestivamente trasmesso al segretario generale della International Maritime Organization (IMO), investito della funzione di archivio e pubblicazione dei Certificati.

L’acquirente, ottenuto il Certificato come sopra redatto e pubblicato, potrà quindi presentarlo all’ufficio del registro - o altra autorità competente - di qualsivoglia Stato parte affinché proceda ai seguenti adempimenti: (a) cancellazione dal registro di ipoteche e vincoli sulla nave che erano stati iscritti prima della conclusione della vendita giudiziaria; (b) cancellazione della nave dal registro e rilascio di un certificato di cancellazione ai fini di una nuova iscrizione; (c) iscrizione della nave nel registro a nome dell’acquirente, sempre che la nave e la persona a nome della quale la nave deve essere iscritta soddisfino le prescrizioni del diritto dello Stato di registrazione; (d) aggiornamento del registro con ogni altro dato pertinente figurante nel Certificato (art. 11).

Il tentativo di armonizzazione a livello internazionale degli effetti delle vendite giudiziarie mediante le previsioni di cui alla Convenzione è senz’altro da accogliere favorevolmente laddove la disciplina ivi contenuta non potrà che favorire tutti i soggetti coinvolti, da armatori a creditori, finanziatori di navi e altri operatori marittimi, che guarderanno a questo nuovo strumento come ad un mezzo per aumentare la prevedibilità e la stabilità dei loro rapporti.

È interessante notare peraltro come il numero di ratifiche richiesto per l’auspicata entrata in vigore del trattato sia particolarmente contenuto (tre; cfr. art. 18 della Convenzione), rendendo pertanto molto probabile che il medesimo diventi operativo ed efficace in tempi molto rapidi.

È chiaro, tuttavia, che l’efficacia del sistema convenzionale non potrà che dipendere dal numero di Stati che vi aderiranno e dal fatto che tra questi si annoverino anche quelli Stati maggiormente chiusi rispetto al riconoscimento degli effetti delle vendite giudiziarie di navi effettuate in Stati stranieri. In caso contrario, infatti, l’efficacia della Convenzione risulterebbe quanto mai confinata. A tal proposito, si segnala che, ad oggi, l’accordo è stato firmato - in sede per l’appunto della cerimonia di firma tenutasi a Pechino - da 15 Stati (Burkina Faso, Cina, Comore, El Salvador, Grenada, Honduras Kiribati, Liberia, São Tomé e Príncipe, Arabia Saudita, Senegal, Sierra Leone, Singapore, Svizzera e Siria).


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