Esenzione accise sul carburante solo se la navigazione è commerciale

21/09/2023

Esenzione accise sul carburante solo se la navigazione è commerciale

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Non si applica l’esenzione per le accise sul carburante, se la destinazione all’esercizio di un’attività commerciale dell’imbarcazione noleggiata non è riscontrabile da un’annotazione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente. Tale annotazione deve essere riportata successivamente anche sulla licenza di navigazione.
Questo è il principio stabilito dalla Corte di Giustizia tributaria di II grado della Sicilia, nella sentenza 6 settembre 2023, n. 7362.
Ai sensi del d. lgs., 26 ottobre 1995, n. 504 (Testo unico accise, Tua), infatti, è prevista l’esenzione accise, per l’impiego di carburante nelle acque marine UE, per attività commerciali come la pesca, il trasporto di merci e il dragaggio di vie navigabili. La medesima norma, tuttavia, esclude espressamente l’applicazione di tale trattamento beneficiario per le imbarcazioni private da diporto.
L’art. 2, d. lgs. 18 luglio 2005, n. 171, (Codice della nautica da diporto), sancisce che le imbarcazioni da diporto possono svolgere un’attività commerciale, se destinate al noleggio; in tal caso, tuttavia, è indispensabile l’annotazione di tale destinazione nel registro delle imprese della Camera di Commercio competente.
Per poter beneficiare del trattamento fiscale favorevole, pertanto, vige il principio secondo cui non è sufficiente che il noleggio sia un’attività commerciale per il noleggiante, ma è necessario dimostrare che anche l’utilizzo dell’unità da parte del noleggiatore risponda a criteri di commerciabilità.
Tale criterio è stato confermato dalla sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione europea, 21 dicembre 2011, C-250/10, Sul punto, la Corte di Cassazione, con sentenza 5 novembre 2020, n. 24728, ha poi specificato che l’onere di dimostrare i fini commerciali della navigazione grava in capo al soggetto che invoca l’esenzione.
La vicenda all’esame della Corte di Giustizia tributaria di II grado, traeva origine da un’operazione di rifornimento di uno yacht che una società aveva effettuato nell’intervallo di tempo compreso fra due contratti di noleggio. A fronte di tali noleggi, l’appellante riteneva che l’imbarcazione fosse stata utilizzata ai fini dell’esercizio di un’attività commerciale e, pertanto, non avrebbe dovuto scontare le accise.  Secondo la Corte siciliana, invece, tale esenzione non doveva essere riconosciuta, perché non era stata adeguatamente dimostrata l’utilizzazione commerciale dell’unità.
Come rilevato da altre Corti di merito, infatti, la stessa Società era riconducibile a un’entità di comodo, avente sede in un paradiso fiscale, ma di fatto riconducibile a un imprenditore che utilizzava personalmente l’imbarcazione.
L’Agenzia delle dogane, secondo la sentenza in commento, dunque, aveva correttamente classificato lo yacht come nave meramente da diporto e, pertanto, il contribuente era tenuto a corrispondere l’accisa sul carburante.


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