Un marcatore insufficiente non può escludere l’esenzione dell’accisa
24/03/2025
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Con la sentenza del 13 marzo 2025, C–137/23, la Corte di Giustizia
dell’Unione europea ha preso posizione contro le norme dei
paesi membri UE che neghino l’esenzione accise sul gasolio utilizzato come
carburante per la navigazione commerciale nelle acque unionali.
La controversia da cui origina la pronuncia dei giudici europei
riguarda un soggetto stabilito in Germania, proprietario di una nave dotata di
due serbatoi per il carburante, che utilizza per trasportare oli minerali per
conto di terzi.
L’Autorità doganale dei Paesi Bassi aveva prelevato dei campioni di
gasolio dall’imbarcazione e rilevato una quantità di marcatore “Solvent Yellow
124”, ossia una sostanza chimica aggiunta al gasolio, inferiore rispetto a
quella richiesta dalla legge olandese per l’immissione in consumo di gasolio in
esenzione dalle accise. Per tale ragione, la Dogana dei Paesi bassi ha emesso
un avviso di accertamento, pretendendo il pagamento delle accise dovute sulla
partita di carburante trasferita.
La presenza del “Solvent Yellow 124” è prevista dalla legge olandese
sulle accise dà attuazione all’art. 14 della direttiva 2020/262 (direttiva
accise), il quale, però, non contempla tale marcatore.
La Corte suprema dei Paesi Bassi si è rivolta, dunque, alla Corte di Giustizia
dell’Unione europea, domandando se, nel caso in cui il gasolio non contenga il
marcatore fiscale nella giusta quantità, ma sia comunque utilizzato per un fine
legittimo come la navigazione commerciale, si possa ancora beneficiare
dell’esenzione accise prevista dall’articolo 14 della direttiva 2020/262.
La
Corte UE ha risposto positivamente al quesito, chiarendo che la direttiva
2020/262 si basa sul principio secondo cui i prodotti energetici devono essere
tassati in funzione del loro uso effettivo. Di conseguenza, una marcatura fiscale
non corretta, in assenza di indizi di evasione dell’imposta, non può vietare l’applicazione
delle esenzioni o delle riduzioni previste dalla normativa europea.