Riforma doganale: cosa cambia per l’ammissione temporanea delle unità da diporto
23/10/2024
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La riforma
doganale, introdotta dal D.lgs. 141/2024, non apporta modifiche al regime di
ammissione temporanea per le unità da diporto poiché l’art. 73 del nuovo Tuld conferma
il rinvio al Codice doganale dell’Unione europea (Reg. UE 2013/916, Cdu), in
vigore dal 1° maggio 2016. Attenzione, tuttavia, a non incappare in sanzioni.
Il regime di
ammissione temporanea consente l'ingresso nel territorio dell’Unione europea di
merci non unionali, con esonero parziale o totale da dazi all’importazione e Iva,
a condizione che tali merci vengano riesportate ovvero assoggettate a un altro
regime doganale senza alterazioni fisiche, ad eccezione del deprezzamento
naturale derivante dal loro utilizzo.
Tale procedura agevolata
rientra nei c.d. regimi doganali speciali i quali includono: transito,
deposito, uso particolare (quindi, ai sensi dell’art. 250 Cdu anche
l’ammissione temporanea) e perfezionamento. Le condizioni di ammissibilità
dell’imbarcazione al regime di ammissione temporanea sono disciplinate nel regolamento
UE delegato 2446/2015: le imbarcazioni devono essere di proprietà o utilizzate
da soggetti non residenti nell’Unione europea anche se, in casi specifici,
possono essere utilizzate da residenti UE con autorizzazione scritta del
proprietario extra-Ue, e, comunque, per un termine non superiore a 18 mesi
dalla data di richiesta scritta o comunicazione orale avvenuta all’atto del
superamento del confine Ue. Il regime di ammissione temporanea si ritiene appurato
quando le merci importate temporaneamente sono riesportate o vincolate a un
successivo regime doganale ovvero distrutte. Durante tale periodo di
appuramento, che, salvo casi particolari non può superare i suddetti 18 mesi, l’imbarcazione
non può subire modifiche sostanziali ma solo quelle che si rendono necessarie
al fine di garantirne il corretto funzionamento.
Per evitare
qualsiasi rischio di contestazioni, deve essere sempre possibile per le Autorità
competenti identificare l’imbarcazione oggetto di ammissione.
Alla scadenza del
termine, che decorre dalla presentazione della dichiarazione verbale o dal c.d.
“costituto di arrivo”, (ossia, il documento rilasciato dall’autorità marittima,
all’imbarcazione battente bandiera estera, nel primo porto di approdo nazionale
con validità di 12 mesi) è necessario procedere all'importazione definitiva del
bene, con il conseguente pagamento dei diritti doganali e dell'Iva
all’importazione, oppure assegnare al bene un diverso regime doganale. Se entro
il termine di appuramento di 18 mesi, l'unità da diporto non viene trasferita
fuori dal territorio dell'UE o il mezzo di trasporto non viene destinato a un
altro regime doganale, si potrebbe configurare una fattispecie di contrabbando,
ai sensi dell’art. 83 del nuovo Tuld. Tale norma prevede una sanzione dal 100
al 200% dei diritti dovuti per chiunque, nell’ambito di operazioni di
esportazione temporanea o regimi di uso particolare (quindi, ai sensi dell’art.
250 Cdu, anche l’ammissione temporanea), manipoli fraudolentemente le merci per
sottrarle al pagamento dei diritti di confine. Per le ipotesi di contrabbando
disciplinate dall’art. 83, il Legislatore ha previsto una forma di “dolo
specifico”, ossia l’Autorità competente deve dimostrare che la condotta è stata
posta in essere con lo scopo (specifico appunto) di sottrarre merci al
pagamento di diritti di confine”.