Riforma doganale: cosa cambia per l’ammissione temporanea delle unità da diporto

23/10/2024

Riforma doganale: cosa cambia per l’ammissione temporanea delle unità da diporto

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La riforma doganale, introdotta dal D.lgs. 141/2024, non apporta modifiche al regime di ammissione temporanea per le unità da diporto poiché l’art. 73 del nuovo Tuld conferma il rinvio al Codice doganale dell’Unione europea (Reg. UE 2013/916, Cdu), in vigore dal 1° maggio 2016. Attenzione, tuttavia, a non incappare in sanzioni.
Il regime di ammissione temporanea consente l'ingresso nel territorio dell’Unione europea di merci non unionali, con esonero parziale o totale da dazi all’importazione e Iva, a condizione che tali merci vengano riesportate ovvero assoggettate a un altro regime doganale senza alterazioni fisiche, ad eccezione del deprezzamento naturale derivante dal loro utilizzo.
Tale procedura agevolata rientra nei c.d. regimi doganali speciali i quali includono: transito, deposito, uso particolare (quindi, ai sensi dell’art. 250 Cdu anche l’ammissione temporanea) e perfezionamento. Le condizioni di ammissibilità dell’imbarcazione al regime di ammissione temporanea sono disciplinate nel regolamento UE delegato 2446/2015: le imbarcazioni devono essere di proprietà o utilizzate da soggetti non residenti nell’Unione europea anche se, in casi specifici, possono essere utilizzate da residenti UE con autorizzazione scritta del proprietario extra-Ue, e, comunque, per un termine non superiore a 18 mesi dalla data di richiesta scritta o comunicazione orale avvenuta all’atto del superamento del confine Ue. Il regime di ammissione temporanea si ritiene appurato quando le merci importate temporaneamente sono riesportate o vincolate a un successivo regime doganale ovvero distrutte. Durante tale periodo di appuramento, che, salvo casi particolari non può superare i suddetti 18 mesi, l’imbarcazione non può subire modifiche sostanziali ma solo quelle che si rendono necessarie al fine di garantirne il corretto funzionamento.
Per evitare qualsiasi rischio di contestazioni, deve essere sempre possibile per le Autorità competenti identificare l’imbarcazione oggetto di ammissione.
Alla scadenza del termine, che decorre dalla presentazione della dichiarazione verbale o dal c.d. “costituto di arrivo”, (ossia, il documento rilasciato dall’autorità marittima, all’imbarcazione battente bandiera estera, nel primo porto di approdo nazionale con validità di 12 mesi) è necessario procedere all'importazione definitiva del bene, con il conseguente pagamento dei diritti doganali e dell'Iva all’importazione, oppure assegnare al bene un diverso regime doganale. Se entro il termine di appuramento di 18 mesi, l'unità da diporto non viene trasferita fuori dal territorio dell'UE o il mezzo di trasporto non viene destinato a un altro regime doganale, si potrebbe configurare una fattispecie di contrabbando, ai sensi dell’art. 83 del nuovo Tuld. Tale norma prevede una sanzione dal 100 al 200% dei diritti dovuti per chiunque, nell’ambito di operazioni di esportazione temporanea o regimi di uso particolare (quindi, ai sensi dell’art. 250 Cdu, anche l’ammissione temporanea), manipoli fraudolentemente le merci per sottrarle al pagamento dei diritti di confine. Per le ipotesi di contrabbando disciplinate dall’art. 83, il Legislatore ha previsto una forma di “dolo specifico”, ossia l’Autorità competente deve dimostrare che la condotta è stata posta in essere con lo scopo (specifico appunto) di sottrarre merci al pagamento di diritti di confine”.


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