Regime IVA dei trasporti, anche in “subvezione”, di beni in importazione.

23/11/2022

Regime IVA dei trasporti, anche in “subvezione”, di beni in importazione.

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova - www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 514/2022, è recentemente intervenuta per chiarire il corretto regime IVA applicabile ai servizi di trasporto dei beni oggetto di importazione in Italia.
In particolare, un operatore italiano di servizi terminalistici specializzato nella movimentazione di “merce containerizzata”, oltre ad offrire servizi di magazzinaggio, era anche abilitato a gestire le pratiche doganali di importazione per conto del destinatario delle merci, avendo anche assunto la qualifica di A.E.O.[1]

A tale operatore era stato chiesto di effettuare le suddette operazioni doganali, unitamente al trasporto delle merci dal porto italiano di sbarco fino ad un terminal prestabilito dal cliente.
Poiché la società non disponeva di mezzi propri, l'esecuzione della prestazione di trasporto era stata affidata a terzi.
A fronte di tali attività, l’operatore addebitava al proprio cliente destinatario delle merci, oltre ai propri servizi doganali e terminalistici, anche il costo del predetto servizio di trasporto.

A fronte di quanto sopra, l’operatore istante interrogava l’Amministrazione finanziaria al fine di comprendere quale regime IVA fosse applicabile al riaddebito (al destinatario delle merci) del servizio di trasporto dei beni dal porto di sbarco al terminal indicato; nonché quale regime dovesse applicarsi al servizio di trasporto che il terzo fornitore aveva reso all’operatore istante.

A fronte di tale interrogativo, con la Risposta in commento, l’Agenzia delle Entrate evidenzia, anzitutto, che l'articolo 9, primo comma, n. 2 del D.P.R. n. 633/1972 (c.d. Decreto IVA) prevede il regime di “non imponibilità” IVA per determinati servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali. Tra questi, vi rientrano anche “i trasporti relativi a beni … in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell'art. 69”.

Il terzo comma del medesimo articolo, recentemente modificato ed in vigore dal 1° gennaio 2022, prevede – inoltre – che le sopracitate prestazioni “non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi … dall'importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi” accessori alle relative spedizioni[2]: dunque, l'ambito di applicazione del regime di non imponibilità IVA previsto per i trasporti internazionali non trova applicazione in riferimento ai servizi resi a committenti diversi da quelli espressamente individuati dalla disciplina citata.

Inoltre, l’Amministrazione finanziaria ricorda che “i servizi di trasporto non solo devono contribuire all'effettiva realizzazione di un'operazione … di importazione di beni, ma devono anche essere forniti direttamente, a seconda del caso, all'esportatore, all'importatore o al destinatario dei beni”.

L’Agenzia delle Entrate, infine, evidenzia che, in linea di principio, la nuova formulazione dell'articolo 9 cit. non consente l’applicazione del regime di “non imponibilità” IVA “alle prestazioni di trasporto internazionale che un vettore principale - incaricato di trasportare la merce all'estero dall'esportatore, dall'importatore o dal destinatario della stessa - affida ad un vettore terzo (c.d. subvezione)”.

Ebbene, quanto al caso di specie, l’Amministrazione finanziaria riconosce invece come il servizio di trasporto dal porto disbarco fino al terminal prestabilito sia riconducibile all’ambito applicativo del regime di non imponibilità IVA previsto dall'art. 9, primo comma, n. 2), cit.: infatti, i corrispettivi della merce importata comprendono anche il costo del trasporto e sono stati assoggettati ad IVA all'atto dello sdoganamento dei beni, come richiesto dalla normativa in vigore.

Inoltre, conformemente alla previsione di cui al terzo comma dell'art. 9 cit., il servizio di trasporto è reso, sia pure per il tramite di un terzo fornitore, direttamente al destinatario finale della merce; quindi, direttamente nei confronti di uno dei soggetti espressamente indicati dall’art. 9, terzo comma, cit..

Sotto un diverso profilo, l’Agenzia delle Entrate ritiene che, nonostante la novellata previsione normativa, il servizio di trasporto dei beni (dal porto di sbarco fino al terminal concordato) che il terzo fornitore rende direttamente a favore dell’operatore istante possa comunque fruire del regime di “non imponibilità” IVA, ex art. 9, primo comma, n. 2 cit.: infatti, l’Amministrazione finanziari evidenzia come in tale contesto “assume portata dirimente … il ruolo di A.E.O. … della società istante”.

In particolare, proprio perché l’operatore istante[3] provvede ad espletare gli atti e le formalità doganali relative all'importazione di tali beni, conformemente all'art. 9, terzo comma, cit., il servizio di trasporto del terzo fornitore è reso nei confronti di un soggetto (i.e. l’Istante) che si qualifica proprio come prestatore dei servizi “relativi alle operazioni doganali[4]”.

Ne consegue, pertanto, che anche il servizio di trasporto dei beni oggetto di importazione in Italia, reso dal terzo fornitore direttamente all’operatore che provvede[5] ad espletare gli atti e le formalità doganali relative all'importazione della merce, possa fruire del regime di “non imponibilità” IVA.

 

[1] In particolare, l’Istante era un Operatore Economico Autorizzato, che espletava le formalità doganali in qualità di rappresentante diretto (in nome e per conto) del proprio cliente stabilito in Italia, presentando la dichiarazione doganale di importazione.
[2] (…) sempreché i corrispettivi dei servizi accessori abbiano concorso alla  formazione della base imponibile ai sensi dell'articolo 69 del presente  decreto e ancorché la medesima non sia stata assoggettata ad IVA.
[3] In quanto soggetto A.E.O., quindi rappresentante doganale diretto del destinatario della merce.
[4] Previste al primo comma, n. 4, dell'art. 9 cit.
[5] In qualità di rappresentante doganale diretto del destinatario.






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