IVA su locazione, assistenza tecnica, manutenzione macchinari e tecnologie nel settore aeroportuale

02/08/2021

IVA su locazione, assistenza tecnica, manutenzione macchinari e tecnologie nel settore aeroportuale

Rubrica a cura dello Studio Legale Lovisolo & Partners, Genova-- www.lovislex.it - info@lovislex.it

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta ad interpello n. 456 del 2021, è intervenuta chiarendo quale sia il regime IVA applicabile alla locazione, assistenza tecnica e manutenzione di macchinari(1) ed altre tecnologie utili per il movimento terra nel settore aeroportuale: tale disciplina, per effetto di quanto previsto dall’articolo 9, primo comma, n. 6 del D.p.r. 633/1972, si applica anche ad identiche fattispecie che si possono verificare in ambito portuale.
Nel caso di specie, tali beni venivano forniti dalla società Istante agli enti di gestione degli aeroporti (ovvero di handling) attraverso la sottoscrizione di un contratto di noleggio ovvero locazione non finanziaria, sia a breve che a medio-lungo termine.
La società Istante inoltre forniva servizi di assistenza tecnica, ordinaria e straordinaria, di manutenzione periodica e programmata, anche comprensiva della fornitura delle relative parti di ricambio originali dei costruttori, sulle macchine e gli impianti venduti.
Più specificamente, i suddetti interventi venivano eseguiti esclusivamente nelle aree aeroportuali interessate.
Ciò premesso, l’Istante interrogava l’Amministrazione finanziaria al fine di conoscere il regime IVA applicabile alle locazioni di tali macchinari ed ai relativi servizi di assistenza tecnica.
Dunque, in merito a tale fattispecie, l’Amministrazione finanziaria ricorda anzitutto come il regime di non imponibilità IVA dei servizi resi nei porti ed aeroporti (ex art. 9, primo comma, n. 6(2) del D.p.r. 633/1972) possa trovare applicazione nelle sole ipotesi in cui tali servizi vengano eseguiti in un determinato luogo (porto, aeroporto ecc.) e siano direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti ivi situati; ovvero afferiscano all’attività di movimentazione di beni o di persone, nonché di assistenza ai mezzi di trasporto.
A tal fine, deve trattarsi di interventi strutturali da realizzarsi su impianti già esistenti(3) e direttamente funzionali ad assicurarne e garantirne il funzionamento, la manutenzione, il rifacimento, il completamento, l'ammodernamento, l'ampliamento, la ristrutturazione e la riqualificazione.
Dunque, per quanto specificamente attiene al caso di specie, l’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che i servizi resi dall’Istante (i.e. servizi di locazione a breve/medio/lungo termine, assistenza tecnica e manutenzione relativi ai beni sopradescritti), fossero riconducibili proprio all'ambito di applicazione dell’art. 9 cit.
Infatti, trattasi di operazioni che vengono svolte all'interno di un'area aeroportuale ben determinata e che sono direttamente riferibili al funzionamento e alla manutenzione degli impianti (ovvero all'attività di movimentazione di beni o di persone) ivi collocati: ne consegue che tali prestazioni sono “non imponibili” ai fini IVA.
Ciò posto, sotto un diverso profilo, l’Ufficio ricorda come il regime della non imponibilità IVA sia applicabile esclusivamente alle prestazioni di servizi rispondenti ai requisiti posti dall’anzidetta disciplina: pertanto, per quanto interessa nel caso di specie, tale regime non può trovare applicazione in riferimento alle cessioni di beni.
Dunque, la non imponibilità IVA non potrà essere applicata alla mera fornitura delle parti di ricambio dei suddetti macchinari: tale ipotesi, infatti, non è ricompresa nella disciplina agevolativa di cui trattasi.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria ricorda come i soggetti che effettuano servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali possono acquistare beni (ad eccezione dei fabbricati e delle aree fabbricabili) e servizi senza applicazione di tale Imposta. In particolare, possono utilizzare il proprio plafond IVA di cui all'art. 8 del D.p.r. 633/1972.

Tale ultima ipotesi, comunque, può trovare applicazione allorquando le suddette operazioni siano effettuate nell’ambito dell'esercizio dell'attività d'impresa a tal fine rilevante.

 
1 Tra questi si possono citare – a titolo esemplificativo - i mezzi per la movimentazione di rampa (piattaforme di carico e scarico), autobus per il trasporto passeggeri nel settore aeroportuale (autobus interpista) e più in generale accessori e prodotti per il servizio aeroportuale (barre di trazione, gruppi elettrogeni, ponti e pontili mobili da imbarco, ecc.).

2 Ai sensi del quale sono non imponibili “i servizi prestati nei porti, autoporti, aeroporti e negli scali ferroviari di confine che riflettono direttamente il funzionamento e la manutenzione degli impianti ovvero il movimento di beni o mezzi di trasporto, nonché quelli resi dagli agenti marittimi raccomandatari”.
3   Ex  art.  3,  comma  13,  del  decreto-legge  27  aprile  1990,  n.  90,  convertito,  con modificazioni dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.
 






 



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