Ripartenza Crociere e profili giuridici - Risarcimento del danno da contagio o temuto contagio
25/09/2020
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
L’epidemia da Covid-19 ha avuto un impatto drammaticamente
negativo su gran parte dei settori dell’industria marittima. Tra queste vi è
senz’altro il settore crocieristico, le cui caratteristiche hanno ulteriormente
aggravato le problematiche legate alla diffusione del virus.
Si tratta, in primo luogo, della contemporanea presenza a
bordo di un gran numero di persone (tra le quali anche categorie “a rischio” in
quanto anziane o con problemi di salute), confinate per diversi giorni in spazi
limitati. In secondo luogo, le crociere si svolgono lungo itinerari che toccano
molti Stati, con situazioni sanitarie e strutture amministrative assai
differenziate, distanti tra di loro e dal luogo di origine dei passeggeri.
Dal punto di vista normativo l’Italia, con l’adozione del
DPCM del 31 luglio 2020 e dei successivi protocolli integrativi, ha consentito
la graduale ripartenza del settore crocieristico, soggetto tuttavia a quelle limitazioni
sanitare già previste nei decreti precedenti e che restano tutt’ora in vigore.
In particolare, specifiche previsioni come l’utilizzo di mascherine protettive
e il mantenimento della distanza interpersonale di un metro sono state mantenute
per prevenire contatti tra passeggeri e personale di bordo, così come
l’adozione di continue attività di disinfezione durante le soste in porto delle
navi.
Sotto il profilo giuridico assume particolare rilevanza la
questione relativa al risarcimento del danno da contagio o temuto contagio.
Rispetto a tale fenomeno, il quadro normativo di riferimento
resta sostanzialmente quello costituito dalla Direttiva (UE) n. 2015/2302 e
dalla relativa normativa nazionale di attuazione e cioè, per l’ordinamento italiano,
dal D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (“Codice del Turismo”).
L’art. 43.5 del codice prevede la possibilità di limitazione
per il risarcimento dei danni dovuti dall’organizzatore, a condizione che non
si tratti di danni alla persona, che andranno invece determinati secondo gli
ordinari criteri civilistici.
Un’ipotesi particolare di danno si configura in relazione a
passeggeri che, pur senza essere vittima di contagio, abbiano sofferto la
situazione di tensione e timore che si sia creata a bordo a seguito dell’emergere
di casi di positività (danno da “emotional distress”).
Fermo restando che il risarcimento di un danno di questo
tipo richiede comunque che venga superata la soglia della ragionevole
tollerabilità, questa ipotesi potrà rientrare nella nozione di “danno da
vacanza rovinata”, da tempo elaborata dalla giurisprudenza ed ora codificata
dall’art. 46.1 cod. tur.
Tale categoria di danno comprende infatti anche componenti
di “danno non patrimoniale” (vale a dire
la delusione, lo stress, e la perdita di un’occasione di svago e tranquillità).
In ogni caso, per ottenere il risarcimento, la giurisprudenza che si è formata
in relazione al codice del turismo impone che il danno sia non soltanto di una
certa entità, ma soprattutto riconoscibile e basato su fatti materiali.
Il tema del risarcimento del danno da “emotional distress”
è stato recentemente affrontato dalla United States District Court della California
(caso WEISSBERGER c. PRINCESS CRUISE LINES LTD - nave “Grand Princess”).
Il caso riguardava una crociera sulla nave “Grand
Princess”, partita da San Francisco verso le Hawaii il 21 febbraio 2020. A
seguito di 46 test effettuati il 6 marzo 2020, vennero riscontrati 21 casi di
positività al Covid-19, numero che salì rapidamente nei giorni successivi.
Il 9 marzo 2020 la nave scalò a Oakland e i coniugi
Weissberger, pur non essendo risultati positivi né aver manifestato i sintomi
del Covid-19, presentarono una citazione nei confronti di Princess Cruises,
chiedendo il risarcimento dei danni per “emotional distress” conseguenti
al timore di contagio durante il periodo di quarantena a bordo.
Nei mesi successivi, numerose azioni analoghe vennero
proposte nei confronti di Princess Cruises da altri passeggeri.
La United States District Court della California ha respinto
i reclami dei passeggeri, affermando che “al fine di ottenere il
risarcimento del danno per “emotional distress” occorre che vi sia stato un
danno materiale (“physical impact”) o il rischio prossimo di tale danno, e non
è quindi sufficiente il mero timore di contrarre l’infezione da Covid-19.”
La decisione della Corte statunitense si è fondata su due
presupposti.
In primo luogo, gli attori che reclamavano il risarcimento non
avevano allegato evidenza di un “phsysical impact”, ossia di un danno
materiale come risultato della condotta negligente della società crocieristica.
In secondo luogo, i medesimi attori non avevano dimostrato
nemmeno di essere stati posti in una situazione di rischio prossimo di un danno
da contagio, né di aver subito alcuna fisica manifestazione del loro “emotional
distress”.
La mancanza di tali elementi ha quindi indotto la Corte
della California ad emettere una sentenza di rigetto del reclamo avanzato dai
coniugi Weissberger.
Tale sentenza si conferma in linea con quanto assunto anche
dalle principali corti italiane, secondo le quali spetta al giudice di merito
valutare di volta in volta la domanda di risarcimento di un pregiudizio non
patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede
(fondato sul bilanciamento degli interessi, sul criterio di tolleranza delle
lesioni minime e sulla valutazione della condizione concreta delle parti) e sulla base di un accertamento
dell'importanza del danno (che deve concretizzarsi in un danno materiale o nel
fondato rischio prossimo di un danno di questa tipologia) .