Ripartenza Crociere e profili giuridici - Risarcimento del danno da contagio o temuto contagio

25/09/2020

Ripartenza Crociere e profili giuridici - Risarcimento del danno da contagio o temuto contagio

Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova-Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it

L’epidemia da Covid-19 ha avuto un impatto drammaticamente negativo su gran parte dei settori dell’industria marittima. Tra queste vi è senz’altro il settore crocieristico, le cui caratteristiche hanno ulteriormente aggravato le problematiche legate alla diffusione del virus.
Si tratta, in primo luogo, della contemporanea presenza a bordo di un gran numero di persone (tra le quali anche categorie “a rischio” in quanto anziane o con problemi di salute), confinate per diversi giorni in spazi limitati. In secondo luogo, le crociere si svolgono lungo itinerari che toccano molti Stati, con situazioni sanitarie e strutture amministrative assai differenziate, distanti tra di loro e dal luogo di origine dei passeggeri.
Dal punto di vista normativo l’Italia, con l’adozione del DPCM del 31 luglio 2020 e dei successivi protocolli integrativi, ha consentito la graduale ripartenza del settore crocieristico, soggetto tuttavia a quelle limitazioni sanitare già previste nei decreti precedenti e che restano tutt’ora in vigore. In particolare, specifiche previsioni come l’utilizzo di mascherine protettive e il mantenimento della distanza interpersonale di un metro sono state mantenute per prevenire contatti tra passeggeri e personale di bordo, così come l’adozione di continue attività di disinfezione durante le soste in porto delle navi.
Sotto il profilo giuridico assume particolare rilevanza la questione relativa al risarcimento del danno da contagio o temuto contagio.
Rispetto a tale fenomeno, il quadro normativo di riferimento resta sostanzialmente quello costituito dalla Direttiva (UE) n. 2015/2302 e dalla relativa normativa nazionale di attuazione e cioè, per l’ordinamento italiano, dal D.Lgs. 23 maggio 2011 n. 79 (“Codice del Turismo”).
L’art. 43.5 del codice prevede la possibilità di limitazione per il risarcimento dei danni dovuti dall’organizzatore, a condizione che non si tratti di danni alla persona, che andranno invece determinati secondo gli ordinari criteri civilistici.
Un’ipotesi particolare di danno si configura in relazione a passeggeri che, pur senza essere vittima di contagio, abbiano sofferto la situazione di tensione e timore che si sia creata a bordo a seguito dell’emergere di casi di positività (danno da “emotional distress”).
Fermo restando che il risarcimento di un danno di questo tipo richiede comunque che venga superata la soglia della ragionevole tollerabilità, questa ipotesi potrà rientrare nella nozione di “danno da vacanza rovinata”, da tempo elaborata dalla giurisprudenza ed ora codificata dall’art. 46.1 cod. tur.
Tale categoria di danno comprende infatti anche componenti di  “danno non patrimoniale” (vale a dire la delusione, lo stress, e la perdita di un’occasione di svago e tranquillità). In ogni caso, per ottenere il risarcimento, la giurisprudenza che si è formata in relazione al codice del turismo impone che il danno sia non soltanto di una certa entità, ma soprattutto riconoscibile e basato su fatti materiali.
Il tema del risarcimento del danno da “emotional distress” è stato recentemente affrontato dalla United States District Court della California (caso WEISSBERGER c. PRINCESS CRUISE LINES LTD - nave “Grand Princess”).
Il caso riguardava una crociera sulla nave “Grand Princess”, partita da San Francisco verso le Hawaii il 21 febbraio 2020. A seguito di 46 test effettuati il 6 marzo 2020, vennero riscontrati 21 casi di positività al Covid-19, numero che salì rapidamente nei giorni successivi.
Il 9 marzo 2020 la nave scalò a Oakland e i coniugi Weissberger, pur non essendo risultati positivi né aver manifestato i sintomi del Covid-19, presentarono una citazione nei confronti di Princess Cruises, chiedendo il risarcimento dei danni per “emotional distress” conseguenti al timore di contagio durante il periodo di quarantena a bordo. 
Nei mesi successivi, numerose azioni analoghe vennero proposte nei confronti di Princess Cruises da altri passeggeri.
La United States District Court della California ha respinto i reclami dei passeggeri, affermando che “al fine di ottenere il risarcimento del danno per “emotional distress” occorre che vi sia stato un danno materiale (“physical impact”) o il rischio prossimo di tale danno, e non è quindi sufficiente il mero timore di contrarre l’infezione da Covid-19.”
La decisione della Corte statunitense si è fondata su due presupposti.
In primo luogo, gli attori che reclamavano il risarcimento non avevano allegato evidenza di un “phsysical impact”, ossia di un danno materiale come risultato della condotta negligente della società crocieristica.
In secondo luogo, i medesimi attori non avevano dimostrato nemmeno di essere stati posti in una situazione di rischio prossimo di un danno da contagio, né di aver subito alcuna fisica manifestazione del loro “emotional distress”.
La mancanza di tali elementi ha quindi indotto la Corte della California ad emettere una sentenza di rigetto del reclamo avanzato dai coniugi Weissberger.
Tale sentenza si conferma in linea con quanto assunto anche dalle principali corti italiane, secondo le quali spetta al giudice di merito valutare di volta in volta la domanda di risarcimento di un pregiudizio non patrimoniale, alla stregua dei generali precetti di correttezza e buona fede (fondato sul bilanciamento degli interessi, sul criterio di tolleranza delle lesioni minime e sulla valutazione della condizione concreta delle parti)  e sulla base di un accertamento dell'importanza del danno (che deve concretizzarsi in un danno materiale o nel fondato rischio prossimo di un danno di questa tipologia) .


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