Rilascio concessione demaniale nei servizi di rimorchio
17/01/2018
Rubrica a cura dello Studio Legale Mordiglia, Genova - Milano - www.mordiglia.it - mail@mordiglia.it
Con sentenza n. 428 e 429 del 9 ottobre 2017 il Consiglio
Amministrativo della Regione Sicilia si è pronunciato sulla risalente tematica
concernente il rilascio di una seconda concessione “esclusiva” per il servizio
di rimorchio portuale.
Ai sensi della vigente normativa (articoli 101 e ss. del
codice della navigazione e 14 della legge n. 84/94) il servizio di rimorchio
portuale, quale servizio d’interesse generale finalizzato a garantire la
sicurezza della navigazione e dell’approdo, è svolto su concessione e le
tariffe relative alle prestazioni del servizio sono determinate dalle Autorità
marittime applicando i criteri e meccanismi stabiliti dall’Amministrazione
centrale. Si tratta cioè di un mercato regolato, sottratto per legge alla
libera concorrenza in quanto il legislatore ha attribuito in via generale le
competenze in materia di sicurezza portuale all’Amministrazione e, nello
specifico del servizio di rimorchio, ha attribuito all’Autorità marittima,
d’intesa con l’Autorità portuale ove presente, le competenze relative alla
determinazione degli standard organizzativi necessari a garantire la sicurezza
della navigazione e l’operatività in ogni singolo porto.
Il predetto assetto normativo-regolamentare, fondato su
schemi organizzativi risalenti al 1942 e asseritamente (e tradizionalmente)
interpretato nel senso di prevedere l'affidamento del servizio mediante
concessione in regime di monopolio, imporrebbe oggi l'adozione di soluzioni
ermeneutiche costituzionalmente orientate e coerenti con i principi generali
della concorrenza e l'apertura al mercato delle imprese.
Ciò posto, in relazione ai casi di specie, la ricorrente
sosteneva in primo grado che anche a legislazione invariata sarebbe stato
possibile ritenere l'illegittimità del diniego in una concessione
"aggiuntiva" nel porto di Milazzo.
Secondo una possibile interpretazione costituzionalmente
orientata delle vicende che disciplinano tale servizio all'interno del porto in
questione, l'art. 101 Cod. Nav. e il successivo Regolamento non deporrebbero
per una attività concessoria "riservata" ad un unico soggetto, posto
che non sarebbero comprensibili le connesse ragioni tecniche, prima ancora che
giuridiche, per detta scelta, collidente col "principio costituzionale di
libera concorrenza", ormai acquisito nell'ordinamento costituzionale
interno.
Per svariati decenni, il mantenimento di un assetto
monopolistico nel settore dei servizi tecnico-nautici, con la imposizione (assicurata peraltro non
da norma positiva di rango primaria bensì da regolamentazione locale adottata
in ogni singola realtà portuale) di un unico operatore per ciascun scalo
marittimo è stato tradizionalmente motivato dalla natura pubblica del servizio
in questione di interesse generale e, soprattutto, da obiettivi di tutela della
sicurezza della navigazione.
Tuttavia, una eccessiva enfatizzazione della sicurezza
della navigazione finirebbe con il legittimare ingiustificate restrizioni alle regole di
mercato e alla libera concorrenza tra le imprese a discapito dello sviluppo del
singolo porto e del vantaggio economico della sua utenza.
Come osservato dal TAR di Catania, sebbene la disciplina
vigente in materia di organizzazione e disciplina dei servizi tecnico-nautici all'interno
dei Porti ne rimetta alle Autorità portuali l'organizzazione, ciò non significa
che gli affidamenti delle concessioni debbano essere effettuati in esclusiva e,
per di più, senza una gara pubblica. Invero, la scelta del modello di gestione
dei servizi deve essere il risultato di un'adeguata ponderazione tra la tutela
della concorrenza e l'esigenza collettiva alla sicurezza pubblica (TAR Catania
Sez. IV, 14/02/2014).
La stessa Corte dei Conti del Friuli Venezia Giulia si è
pronunciata a riguardo, sostenendo che: “il
principio della trasparenza impone alle amministrazioni che decidono di
ricorrere all'istituto della concessione di divulgare, con adeguati strumenti
di pubblicità, l'intenzione di ricorrere a una concessione, in modo da
consentire ai potenziali concorrenti di valutare il proprio interesse a
partecipare alla procedura, nonché i criteri predeterminati di selezione e
attribuzione, l'oggetto della concessione e delle prestazioni attese dal
concessionario” (Corte dei Conti Friuli Venezia Giulia, 13/11/2012, Sent.
n. 142).
In conclusione, quindi, gli obiettivi di sicurezza della
navigazione potrebbero essere garantiti nel quadro di assetti di mercato
coerenti con i principi della concorrenza, per cui spetterebbe alla
amministrazione effettuare una accurata e puntuale valutazione delle singole situazioni
concrete ogni qual volta venga sollecitata una apertura al mercato e
l'abbandono di un rigido assetto monopolistico. Il Consiglio Amminstrativo
della Regione Sicilia ha inoltre precisato che per l’Autorità marittima, nel
rilascio di una sola concessione per il servizio di rimorchio, non è richiesto
alcun un onere motivazionale
particolarmente stringente, tenuto conto altresì delle oggettive difficoltà di
contemperare le esigenze pubbliche di sicurezza dei trasporti marittimi e di
incolumità delle persone e di gestione delle emergenze in mare con la presenza
di più operatori nella gestione dei servizi di rimorchio.