Il nuovo modello DV1
13/06/2017
Rubrica a cura dello Studio Legale Armella & Associati, Genova - Milano - www.studioarmella.com
All’atto della presentazione della
dichiarazione doganale, qualora sia necessario determinare il valore della
merce, gli operatori economici devono presentare, unitamente al documento
amministrativo unico (c.d. Dau)[1],
una dichiarazione di valore, da redigere in conformità al c.d. modello DV1. Il
DV1 assolve una duplice funzione: da un lato, permette al dichiarante di
conoscere quali siano gli elementi rilevanti ai fini della determinazione del
valore in dogana; dall’altro, fornisce alla Dogana tutti gli elementi utili per
comprendere come l’importatore abbia determinato il valore dei beni.
Dal 1° maggio 2016, con l’entrata in vigore
del nuovo codice doganale dell’Unione (Reg. UE 952 del 2013), il legislatore
comunitario ha espresso l’auspicio di operare in un ambiente paperless, affermando che, quando i
sistemi informatici saranno a regime, le indicazioni relative al valore in
dogana saranno trasmesse dagli operatori esclusivamente per via telematica.
Nel periodo transitorio (dal 1° maggio 2016
fino alla completa informatizzazione delle dogane), tuttavia, la dichiarazione
doganale di immissione in libera pratica dovrà ancora essere corredata dal DV1,
disciplinato dall’art. 6, Regolamento delegato transitorio (UE) 17 dicembre
2015, n. 341 (Rdt), il cui nuovo formulario si rinviene nell’allegato 8 del Rdt
(“dichiarazione degli elementi relativi
al valore in dogana DV1”).
In particolare, l’art. 6, par. 1, Rdt
stabilisce che “fino alle date di
potenziamento dei sistemi nazionali d'importazione di cui all'allegato della
decisione di esecuzione 2014/255/UE, una dichiarazione doganale di immissione
in libera pratica contiene le indicazioni relative al valore in dogana”.
Il DV1 può essere compilato soltanto da una
persona che risieda nel territorio doganale dell’Unione e sia in possesso di
tutte le informazioni relative alla corretta determinazione del valore in
dogana. Per tale motivo, il DV1 può essere sottoscritto soltanto
dall’importatore, in quanto unico soggetto che effettivamente conosce, nel
dettaglio, l’operazione ovvero, come accade nella maggior parte delle
importazioni, da un suo rappresentante doganale.
Al riguardo, va rilevato che la persona
(importatore o rappresentante doganale) che sottoscrive e presenta all’Ufficio
la dichiarazione di valore assume la responsabilità, amministrativa e penale,
in merito: alla veridicità e alla completezza degli elementi indicati nel DV1,
all’autenticità dei documenti prodotti a sostegno di tali elementi,
all’eventuale fornitura di informazioni o documenti necessari per stabilire il
valore in dogana delle merci[2].
In particolare, sotto il profilo
amministrativo-tributario, l’importatore (e, in solido, il suo rappresentante
indiretto in dogana) risponderà degli eventuali maggiori diritti pretesi a
seguito dell’accertamento; sotto il profilo penale, invece, il dichiarante
potrebbe rispondere del reato di falso in atto pubblico, ai sensi dell’art. 483
del codice penale.
Al modello DV1, di regola, sono allegati le
fatture, i contratti relativi alle operazioni commerciali e i documenti di
trasporto[3].
Inoltre, qualora la Dogana ritenesse insufficiente la documentazione prodotta
ovvero fossero necessari ulteriori dati giustificativi, può invitare
l’operatore a presentare informazioni aggiuntive a prova del valore dichiarato.
L’art. 140, Reg. (UE) 2447 del 2015, infatti, prevede che nei casi in cui le
autorità doganali abbiano fondati dubbi sul fatto che il valore di transazione
dichiarato rappresenti l’importo totale pagato o da pagare, esse possono
chiedere al dichiarante di fornire informazioni supplementari.
Inoltre, in talune circostanze, espressamente
indicate nell’art. 6, par. 5, Rtd, le autorità doganali possono esentare
l’operatore economico dalla presentazione e compilazione del modello DV1[4].
Infine, nel caso di un traffico continuo di
merci fornite dallo stesso venditore allo stesso acquirente alle stesse
condizioni commerciali, le autorità doganali possono rinunciare a richiedere il
modello DV1 a sostegno di ogni dichiarazione in dogana, ma devono richiederlo
ogniqualvolta muti la situazione.
[1] Il Documento Amministrativo Unico (Dau) è un formulario avente precise
caratteristiche previste dalla normativa comunitaria (artt. 162 e ss. Cdu) e
costituisce la dichiarazione doganale, per tutti i regimi doganali e le
destinazioni doganali utilizzati dagli operatori.
[2] Agenzia delle dogane, circ. 20 luglio 2005, n. 29/D.
[3] Min. fin., circ. 19 giugno 1993, n. 187/D.
[4] Anzitutto, l’importatore è esonerato quando il valore in dogana delle merci
importate in una spedizione non supera i 20.000 euro, a condizione che non si
tratti di spedizioni multiple o frazionate aventi lo stesso speditore e lo
stesso destinatario (tale caso di rinuncia alla compilazione del DV1 riprende
sostanzialmente quello previsto dal previgente art. 179 Reg. (CEE) 2454 del
1993, limitandosi ad alzare la soglia da 10.000 euro a 20.000. Inoltre,
l’Ufficio può dispensare l’operatore da comunicare le indicazioni relative al
valore in dogana quando la transazione alla base dell’immissione in libera
pratica delle merci è di natura non commerciale, quando la comunicazione delle
indicazioni in questione non è necessaria per l’applicazione della tariffa
doganale comune, nonché quando i dazi doganali previsti dalla tariffa doganale
comune non sono applicabili.
Lorenzo Ugolini